Con sentenza n. 34728/2023 depositata in data 12 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio ormai granitico in giurisprudenza affermando che, in caso di separazione, se il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento intraprende una convivenza stabile e duratura con un altro partner, o, in alternativa, in assenza di coabitazione, un progetto di vita comune dal quale derivino reciproche contribuzioni economiche, viene meno l'obbligo di fornire assistenza materiale da parte dell’altro coniuge separato e, di conseguenza, il diritto all'assegno di mantenimento.
La vicenda trae origine dalla sentenza emessa dal Tribunale di Lecce, il quale, accogliendo la domanda di addebito della separazione al marito, poneva a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie e un contributo per la figlia.
L’uomo impugnava il provvedimento avanti la Corte d’Appello di Lecce, che, in esito all’istruttoria, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, revocava l'assegno di mantenimento in favore della moglie atteso che quest’ultima aveva instaurato una relazione "affettiva” con un altro uomo. Nello specifico, veniva accertata la presenza stabile del nuovo partner nell’abitazione della donna e quest’ultima non dava prova dell’occasionalità di tale relazione.
La moglie ricorreva, quindi, in Cassazione, lamentando, tra gli altri, la mancanza di giustificati motivi per la revoca dell'assegno di mantenimento e, in particolare, il mancato accertamento di una convivenza stabile.
La Cassazione, ritenendo che la Corte di merito non avesse accertato le caratteristiche del legame della nuova coppia e da quali elementi si potesse desumere non già una semplice relazione affettiva, ma la convivenza, o comunque una relazione di tipo familiare, tale da comportare l'assistenza morale e materiale tra le parti, cassava la sentenza impugnata e rinviava per un nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in presenza di un rapporto stabile e continuativo, non necessariamente di convivenza, ispirato al modello solidale che connota il matrimonio, il coniuge separato non può beneficiare contemporaneamente dell’assistenza materiale del coniuge e di quella del “nuovo” partner.
In tale ipotesi, infatti, il coniuge gravato dall’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento dovrà dimostrare che la nuova coppia, anche se non convivente, condivide un progetto di vita da cui discendono reciproche contribuzioni economiche analoghe a quelle matrimoniali. Ove sia richiesta la revoca dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge a causa dell’instaurazione di una convivenza, il Giudice dovrà, quindi, accertare la sussistenza di un legame affettivo stabile e duraturo connotato dalla spontanea e volontaria assunzione di reciproci impegni di assistenza morale e materiale escludendo, di fatto, qualunque automatismo dettato dalla coabitazione della nuova coppia.
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